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CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA 25 marzo 2010
Si definisce come attivit di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perci esclusi dallattivit di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicit. Anche la figura del portavoce, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ci indipendente dalleventualit che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di una azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dellOrdine dei giornalisti. L'Ufficio Stampa la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso lesterno. Il giornalista che vi opera tenuto ad osservare la Carta dei doveri che il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti allOrdine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attivit svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Detti documenti comprendono la Carta di Treviso e il Codice relativo al trattamento dei dati personali, norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. LUfficio Stampa altres vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dallOrdine in materia deontologica tra cui la Carta dei doveri dellinformazione economica, la Carta di Perugia su informazione e malattia, la Carta di Roma per linformazione sui migranti, le norme raccolte nel Decalogo del giornalismo sportivo e quelle dedicate a "Informazione e pubblicit" e "Informazione e sondaggi". Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformit a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dellordine professionale, i codici deontologici, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, tenuto, pur in un normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione. Il giornalista di Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nellambito dellente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per fornirgliele, purch naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro. Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dellautonomia dellinformazione; ci indipendentemente dalla collocazione dellUfficio Stampa nellambito della struttura pubblica o privata in cui opera. Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purch si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ci comporta ladozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche allOrdine dei giornalisti Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilit verso i cittadini non pu essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dallinteresse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilit professionale secondo i principi di responsabilit e veridicit fissati nella legge istitutiva dellOrdine. In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto pi se queste usufruiscano dell'attivit di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure n forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze. Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non pu fornire n ricevere doni o favori che possano limitare lautonomia e la credibilit professionale. Il giornalista degli Uffici stampa non pu assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilit in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione. La violazione di queste regole comporta ladozione di provvedimenti disciplinari previsti dalla legge istitutiva dellOrdine. |